Zona F, così è denominata la zona verde del comune di Origgio. Nel piano
regolatore generale del 1997 approvato nel 2000 viene così definita all'interno
delle norme tecniche di attuazione a pagina 50 :

Art.
29 ZONE F
29.1
- Destinazione
d'uso
a)
Attività connesse alla cura al mantenimento e all'uso anche produttivo
dei patrimonio boschivo e naturale esistente: taglio
colturale, rimboschimento, coltivazione dei fondi agricoli, opere di bonifica,
antincendio e di conservazione previsti e autorizzati in base alle norme
vigenti in materia.
b)
Attività connesse alla fruizione collettiva dei patrimonio naturale
con la creazione di opere e attrezzature per la mobilità pedonale, per le
attività sportive, ricreative e per il tempo libero compatibili.
C)
Sono escluse in tali zone tutte le alterazioni e manutenzioni dei suolo
e dei patrimonio naturale che non siano finalizzate a quanto previsto ai
precedenti punti. Non è
consentita l'autorizzazione di opere connesse all'apertura e all'esercizio di
nuove cave.
29.2
Indici urbanistici ed edilizi
a)
Per le costruzioni funzionali alle attività di cui al precedente comma
a) si applicano gli indici urbanistici previsti per le zone E2 con obbligo di
trasferimento volumetrico sulle stesse zone dell'edificabilità consentita.
Per
le costruzioni eventualmente esistenti sono ammesse esclusivamente opere di
ordinaria e di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione senza cambio di
destinazione.
b)
Per le costruzioni ed attrezzature funzionali alle attività di cui al
precedente comma b) sono stabiliti i seguenti indici urbanistico - edilizi
I.t.)
mass 0,01 mclmq
7 m (sono
consentite maggiori altezze
per particolari attrezzature a
condizione che venga ridotto al minimo il loro impatto ambientale)
D.c.) D.f.) come
stabilito agli articoli 7, 8, 9
D.s.)
29.3
Modalità di intervento
a)Autorizzazione
edilizia per gli interventi tipo b), c) Legge 457 e secondo quanto stabilito
dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1982 n. 94.
b)Per
le opere pubbliche, la delibera di approvazione dei progetto.
C)Per
gli interventi dei privati funzionali alle attività di cui al precedente
comma lb) è obbligatoria la formazione di un Piano Attuativo
d)Prescrizioni
specifiche
Sono ammesse solo recinzioni formate da reti metalliche purché di colore
verde, non più alte di cm. 180, ancorate su paletti dello stesso colore ed
altezza infissi nel suolo senza uso di corduli o plinti di fondazione, le reti
possono essere ricoperte da siepi.
All'interno
dell'ambito specifico indicato con apposita simbologia grafica nelle tavole di
zonizzazione sono consentite le attività autorizzate nella delibera G.R. n.
IV/33421 dei 19.12.97 secondo i limiti temporali ed attuativi da questa
stabiliti.